Art. 1
Modifiche della direttiva 2008/106/CE
In vigore dal 21 nov 2012
Modifiche della direttiva 2008/106/CE
La direttiva 2008/106/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
i punti 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
«18)
“norme radio”, le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;
19)
“nave da passeggeri”, la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata.»;
b)
il punto 24 è sostituito dal seguente:
«24)
“codice STCW”, il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, nella versione aggiornata;»
c)
il punto 27 è soppresso;
d)
il punto 28 è sostituito dal seguente:
«28)
“servizio di navigazione”, il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di un’altra qualifica;»
e)
sono aggiunti i punti seguenti:
«32)
“radiooperatore GMDSS”, persona qualificata in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I, capo IV;
33)
“codice ISPS”, il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
34)
“ufficiale di protezione della nave”, la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed è designata dalla società come responsabile della protezione della nave, e in particolare dell’attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave, e come collegamento con l’agente di protezione della società e con l’agente di protezione dell’impianto portuale;
35)
“compiti di protezione”, tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;
36)
“certificato di competenza”, certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radiooperatori del GMDSS, in conformità dell’allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;
37)
“certificato di addestramento”, certificato diverso da un certificato di competenza, rilasciato a un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
38)
“prova documentale”, documentazione, diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento, utilizzata per stabilire che i pertinenti requisiti previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
39)
“ufficiale elettrotecnico”, ufficiale qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
40)
“marittimo abilitato di coperta”, comune qualificato in conformità dell’allegato I, capo II;
41)
“marittimo abilitato di macchina”, comune qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
42)
“comune elettrotecnico”, comune qualificato in conformità dell’allegato I, capo III.»;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all’ riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all’, punti 36 e 37, e/o di prove documentali quali definite all’, punto 38.»;
3)
l’ è soppresso;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri garantiscono che i certificati di competenza e i certificati di addestramento siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I certificati di competenza e i certificati di addestramento sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 3, di cui all’allegato della convenzione STCW.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell’autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria e conformemente alle disposizioni stabilite nel presente articolo.»;
e)
alla fine del paragrafo 5 è aggiunta la seguente frase:
«Le convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza e le convalide attestanti un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I sono rilasciati solo qualora siano soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente direttiva.»;
f)
i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Lo Stato membro che riconosce un certificato di competenza o un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW a norma della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva convalida tale certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l’autenticità e la validità dello stesso. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
7. Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:
a)
possono essere emesse in quanto documenti separati;
b)
sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri;
c)
ricevono ciascuna un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza, alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato di competenza in questione, purché si tratti di un numero unico; e
d)
decadono quando cessa la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento convalidati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW sul quale sono apposte, o quando gli stessi sono revocati, sospesi o annullati dallo Stato membro o dal paese terzo che li ha rilasciati e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.»;
g)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«11. Per il rilascio dei certificati i candidati dimostrano:
a)
la propria identità;
b)
di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato di competenza o per il certificato di addestramento richiesto dalle regole di cui all’allegato I;
c)
di soddisfare le norme di idoneità medica, di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW;
d)
di aver completato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole di cui all’allegato I per il rilascio del certificato di competenza o del certificato di addestramento richiesto; e
e)
di possedere i livelli di competenza prescritti dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato di competenza.
Il presente paragrafo non si applica al riconoscimento delle convalide a norma della regola I/10 della convenzione STCW.
12. Gli Stati membri si impegnano a:
a)
mantenere un registro o registri di tutti i certificati di competenza e certificati di addestramento e di tutte le convalide per comandanti, ufficiali e, se del caso, comuni, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
b)
comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati di competenza e/o dei certificati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento ai sensi della regola I/10 della convenzione STCW o l’assunzione a bordo di una nave.
13. Dal 1o gennaio 2017, le informazioni che devono essere disponibili conformemente al paragrafo 12, lettera b), sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici.»;
5)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Informazioni alla Commissione
Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione, una volta l’anno, le informazioni di cui all’allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza nonché, su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati a comuni conformemente ai capi II, III e VII dell’allegato della convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente a uso degli Stati membri e della Commissione nell’ambito dell’elaborazione delle politiche strategiche.»;
6)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Lo Stato membro, per quanto riguarda le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri o di parti della convenzione STCW nei limiti della loro definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.»;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. I certificati di competenza della gente di mare rilasciati da uno Stato membro o da uno Stato parte della convenzione STCW nei limiti definiti per il viaggio costiero possono essere riconosciuti da altri Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti per il viaggio costiero, a condizione che gli Stati membri o le parti in questione stipulino un accordo che precisi i dettagli delle aree commerciali interessate e delle altre condizioni pertinenti.
3 ter. Gli Stati membri che definiscono i viaggi costieri, in conformità dei requisiti del presente articolo:
a)
soddisfano i principi che disciplinano i viaggi costieri specificati alla sezione A-I/3 del codice STCW;
b)
introducono i limiti dei viaggi costieri nelle convalide rilasciate ai sensi dell’articolo 5.»;
7)
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano e applicano le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti i certificati e le convalide rilasciati e prevedono sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.»;
8)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, azioni, omissioni o comportamenti che mettono a rischio la protezione che possano arrecare una minaccia diretta alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino, da parte dei possessori di certificati di competenza, di certificati di addestramento o di convalide rilasciati da uno Stato membro in relazione all’adempimento delle funzioni relative ai loro certificati di competenza e ai certificati di addestramento, nonché per quanto riguarda la revoca, la sospensione e l’annullamento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.
2. Gli Stati membri adottano e applicano le opportune misure per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide rilasciati.»;
b)
al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Sanzioni o provvedimenti disciplinari sono previsti e applicati nei casi in cui:»;
9)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo svolte da enti o organismi non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;»
ii)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
che qualora tali attività siano condotte da enti o organismi pubblici, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;»
iii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di conoscenze, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;»
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«d)
tutte le disposizioni applicabili della convenzione e del codice STCW, incluse le modifiche, sono disciplinate dal sistema di norme di qualità. Gli Stati membri possono anche includere nel sistema le altre disposizioni applicabili della presente direttiva.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente ogni valutazione svolta ai sensi del paragrafo 2, secondo il formato specificato alla sezione A-I/7 del codice STCW, entro sei mesi dalla data della valutazione.»;
10)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Norme mediche
1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico conformemente al presente articolo e alla sezione A-I/9 del codice STCW, tenendo conto, se del caso, della sezione B-I/9 del codice STCW.
2. Ogni Stato membro garantisce che i responsabili della valutazione dell’idoneità fisica della gente di mare siano medici in attività, riconosciuti da tale Stato ai fini degli esami medici della gente di mare, conformemente alla sezione A-I/9 del codice STWC.
3. Ogni marittimo, titolare di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento rilasciato a norma delle disposizioni della convenzione STCW, che presta servizio in mare, possiede anche un certificato medico valido rilasciato conformemente al presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.
4. Ai fini del rilascio di un certificato medico i candidati:
a)
hanno almeno sedici anni;
b)
forniscono una prova soddisfacente della propria identità; e
c)
possiedono i requisiti applicabili di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro interessato.
5. I certificati medici sono validi per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno.
6. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante un viaggio, si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW.
7. In casi urgenti uno Stato membro può permettere a un marittimo di lavorare senza un certificato medico valido. In tali casi si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW.»;
11)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. I comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza emessi fino al 1o gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza nella parte A del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza frequentino adeguati corsi per il ripasso e l’aggiornamento dell’addestramento o siano sottoposti a valutazioni.»;
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al fine di aggiornare le conoscenze di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, protezione e tutela dell’ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera, nel rispetto dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b) e dell’articolo 18.»;
12)
all’articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso;
13)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:
«f)
che la gente di mare in servizio sulle sue navi abbia seguito corsi per il ripasso e l’aggiornamento dell’addestramento come previsto dalla convenzione STCW;
g)
che a bordo delle sue navi si svolga sempre un’efficace comunicazione orale in conformità del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4 della convenzione SOLAS 74, nella versione modificata.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle loro navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.»;
14)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Idoneità al servizio
1. Al fine di prevenire l’affaticamento, gli Stati membri:
a)
stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento conformemente ai paragrafi da 3 a 13; e
b)
prescrivono che i turni di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere, a causa dell’affaticamento, l’efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all’inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
2. Gli Stati membri, al fine di prevenire il consumo di droga e alcol, provvedono affinché siano adottate misure adeguate conformemente alle disposizioni stabilite nel presente articolo.
3. Gli Stati membri tengono conto del pericolo costituito dall’affaticamento dei marittimi, in particolare di quelli che svolgono mansioni attinenti alla sicurezza delle operazioni della nave.
4. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di comune facente parte di una guardia e a coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell’inquinamento e alla protezione è concesso un periodo di riposo:
a)
di almeno dieci ore ogni ventiquattro ore; e
b)
di settantasette ore ogni sette giorni.
5. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e gli intervalli tra periodi di riposo consecutivi non superano quattordici ore.
6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, sono condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre affaticamento.
7. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili. Gli orari sono stabiliti in un formato standard nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese.
8. Quando un marittimo è reperibile, come nel caso in cui una sala macchine non sia presidiata, ha diritto a un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate di lavoro.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi siano tenute in un formato standard, nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese, per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità con il presente articolo. I marittimi ricevono una copia delle registrazioni che li riguardano, che è firmata dal comandante, o da una persona autorizzata dal comandante, e dai marittimi.
10. Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 3 a 9, il comandante di una nave ha diritto di esigere da un marittimo lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l’immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficoltà in mare. Di conseguenza, il comandante può sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere da un marittimo che effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalità. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni di normalità, il comandante provvede affinché tutti i marittimi che hanno prestato la loro opera durante il periodo di riposo ottengano un periodo di riposo adeguato.
11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e in linea con la direttiva 1999/63/CE, gli Stati membri possono prevedere, mediante normative, regolamentazioni o procedure nazionali, che l’autorità competente autorizzi o registri contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera b) e al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei paragrafi 12 e 13 del presente articolo. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell’affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo.
12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.
13. Nell’ambito di eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo minimo nell’arco di ventiquattro ore previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un’ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.
14. Gli Stati membri stabiliscono, al fine di prevenire l’abuso di alcol, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 % o a 0,25 mg/l di alcol nell’alito o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell’ambiente marino.»;
15)
all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), il riferimento all’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«c)
rilasciano i certificati di cui all’articolo 5;»
16)
l’articolo 19 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri e/o il certificato di addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza e del loro certificato di addestramento.»;
c)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, il certificato di competenza e/o il certificato di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento di tale paese terzo.»;
d)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Lo Stato membro che presenta la richiesta può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stata presa una decisione a norma del presente paragrafo.»;
17)
all’articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell’attuazione della decisione.»;
18)
all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera e ad eccezione di quelle escluse dall’, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da tale Stato membro per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento e/o una prova documentale ai sensi della convenzione STCW, possiedano tale certificato di competenza o una dispensa valida e/o tale certificato di addestramento e/o prova documentale.»;
19)
all’articolo 23, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
verificare che ogni marittimo che presta servizio a bordo e che ha l’obbligo di possedere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento ai sensi della convenzione STCW, possieda tale certificato di competenza o dispensa valida e/o certificato di addestramento, o fornisca prova documentale di aver presentato alle autorità dello Stato di bandiera domanda di convalida attestante il riconoscimento di un certificato di competenza;»
20)
all’articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. L’idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a garantire il rispetto delle norme tecniche in materia di guardia e di protezione, secondo il caso, come previsto dalla convenzione STCW, è valutata conformemente alla parte A del codice STCW qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano rispettate per uno dei seguenti motivi:»;
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, o un rischio per la protezione;»
21)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 25 bis
Informazioni a fini statistici
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato V unicamente a fini di analisi statistica. Tali informazioni non possono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e il loro impiego è limitato esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione nell’ambito dell’elaborazione delle politiche.
2. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1406/2002.
3. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all’allegato V prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime.
4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l’analisi e la divulgazione di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l’analisi statistica.
Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.»;
22)
l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Modifica
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 bis che modificano l’allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione e al codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 3.»;
23)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 27 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 27 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi il 4 aprile 2017. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
24)
l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*2).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*1)
GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1."
(*2)
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;"
25)
l’articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma degli , da 9 a 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e dell’allegato I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;
26)
l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Disposizioni transitorie
Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1o luglio 2013, gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1o gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti della presente direttiva come prima del 3 gennaio 2013.
Fino al 1o gennaio 2017, gli Stati membri possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti della presente direttiva come prima del 3 gennaio 2013.»;
27)
l’articolo 33 è soppresso;
28)
non riguarda la versione italiana;
29)
gli allegati sono così modificati:
a)
l’allegato I della direttiva 2008/106/CE è sostituito dall’allegato I della presente direttiva;
b)
l’allegato II della direttiva 2008/106/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
c)
il testo che figura nell’allegato III della presente direttiva è aggiunto come allegato V alla direttiva 2008/106/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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