Art. 62

Procedure di comitato

In vigore dal 21 nov 2012
Procedure di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non esprime nessun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 9, dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafi 3 e 5, dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 8, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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