Art. 39

Assegnazione della capacità

In vigore dal 21 nov 2012
Assegnazione della capacità 1.   Gli Stati membri possono definire un quadro per l’assegnazione della capacità di infrastruttura soggetto alla condizione dell’indipendenza di gestione di cui all’. Devono essere definite regole specifiche per l’assegnazione della capacità. Il gestore dell’infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo non discriminatorio e nel rispetto del diritto dell’Unione. 2.   I gestori dell’infrastruttura rispettano la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute.
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