Art. 2

In vigore dal 25 ott 2012
L’equipaggiamento elencato alla colonna 1 dell’allegato A.1 come «nuova voce» o trasferito dall’allegato A.2, che è stato prodotto precedentemente al 30 novembre 2013 in conformità alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può continuare ad essere commercializzato e utilizzato a bordo di una nave dell’Unione europea fino al 30 novembre 2015.
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