Art. 44

In vigore dal 25 ott 2012
Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che le decisioni di cui all', paragrafi 4 e 5, e agli devono essere almeno prese ad una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato. Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1 è sufficiente quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.
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