Art. 27
In vigore dal 25 ott 2012
1. L'accettazione in garanzia da parte della società delle proprie azioni, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società, è equiparata alle acquisizioni di cui all', all', paragrafo 1, e agli .
2. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti di banche e di altri istituti finanziari.
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