Art. 13

In vigore dal 25 ott 2012
1.   L'acquisizione da parte della società di elementi dell'attivo appartenenti a una delle persone o società di cui all', lettera i), per un controvalore di almeno 1/10 del capitale sottoscritto è soggetta a verifica e a pubblicità analoghe a quelle previste dall', paragrafi 1, 2 e 3, nonché all'approvazione dell'assemblea quando detta acquisizione ha luogo entro un termine stabilito dalla legislazione nazionale, non inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha ottenuto l'autorizzazione a iniziare la propria attività. Gli si applicano mutatis mutandis. Gli Stati membri possono anche prevedere l'applicazione di queste disposizioni quando l'elemento dell'attivo appartiene a un azionista o a un'altra persona. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni effettuate nell'ambito dell'amministrazione ordinaria della società né alle acquisizioni effettuate su iniziativa o sotto il controllo di un'autorità amministrativa o giudiziaria, né alle acquisizioni in borsa.
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