Art. 26

Cooperazione e coordinamento dei servizi

In vigore dal 25 ott 2012
Cooperazione e coordinamento dei servizi 1.   Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi: a) scambio di migliori prassi; b) consultazione in singoli casi; e c) assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime. 2.   Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.
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Cooperazione e coordinamento dei servizi (Art. 26 Direttiva (UE) 2012/29) — Testo vigente | Portale Normativo