Art. 23
Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale
In vigore dal 25 ott 2012
Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale
1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all', paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.
2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell', paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:
a)
le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;
b)
le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;
c)
tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
d)
tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.
3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell', paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:
a)
misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso delle tecnologie di comunicazione;
b)
misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;
c)
misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e
d)
misure che permettano di svolgere l’udienza a porte chiuse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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