Art. 16

Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale

In vigore dal 25 ott 2012
Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale 1.   Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario. 2.   Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l’autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.
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Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale (Art. 16 Direttiva (UE) 2012/29) — Testo vigente | Portale Normativo