Art. 10

Clausola di riesame

In vigore dal 25 ott 2012
Clausola di riesame La Commissione tiene costantemente sotto osservazione lo sviluppo delle fonti di informazione sui diritti ed entro il 29 ottobre 2015, e successivamente a cadenza annuale, presenta una relazione sull’eventualità di estendere l’ambito di applicazione della presente direttiva agli editori e ad opere o altro materiale protetto attualmente non compreso nel suo ambito di applicazione, in particolare singole fotografie e altre immagini. Entro il 29 ottobre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente direttiva, tenendo conto dello sviluppo delle biblioteche digitali. Ove opportuno, in particolare per garantire il funzionamento del mercato interno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva. Qualora abbia validi motivi per ritenere che l’attuazione della presente direttiva pregiudichi una delle modalità nazionali relativa alla gestione dei diritti di cui all’, paragrafo 5, uno Stato membro può sottoporre la questione all’attenzione della Commissione, corredandola di tutti i pertinenti elementi di prova. La Commissione prende in considerazione detti elementi in fase di elaborazione della relazione di cui al secondo comma del presente articolo e in sede di valutazione della necessità di presentare proposte di modifica della presente direttiva.
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