Art. 18

Servizi energetici

In vigore dal 25 ott 2012
Servizi energetici 1.   Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle PMI a tale mercato: a) diffondendo informazioni chiare e accessibili su: i) contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali; ii) strumenti finanziari, incentivi, contributi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica; b) incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro, da parte di organizzazioni professionali; c) rendendo pubblici e aggiornando periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e le relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all', o predisponendo un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere informazioni; d) sostenendo il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia: i) offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XIII; ii) fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita; e) effettuando, nell'ambito del piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici. 2.   Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici, se del caso: a) individuando e pubblicando il punto o i punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1; b) adottando, se necessario, misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico; c) prendendo in considerazione la creazione o la designazione di un meccanismo indipendente, come un mediatore, per garantire il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie nate in relazione a contratti relativi ai servizi energetici; d) consentendo agli intermediari di mercato indipendenti di svolgere un ruolo nello stimolare lo sviluppo del mercato sul lato della domanda e dell'offerta. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei mercati di tali servizi o misure, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.
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