Art. 11

Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione

In vigore dal 25 ott 2012
Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia e possano inoltre accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi. 2.   In deroga al paragrafo 1, la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell', paragrafo 3, è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a un terzo, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la misurazione, la ripartizione e il conteggio del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati ai clienti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.
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