Art. 9
Formazione
In vigore dal 22 mag 2012
Formazione
Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di provvedere a una formazione adeguata sul rispetto degli obiettivi della presente direttiva.
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