Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 apr 2012
Disposizioni transitorie 1.   I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a 28 ottobre 2013 in conformità della direttiva 2001/112/CE possono continuare ad essere commercializzati fino a 28 aprile 2015. 2.   L’indicazione «Da 28 ottobre 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti» può apparire sull’etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all’allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.
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