Art. 1

In vigore dal 14 mar 2012
La direttiva 2000/75/CE è così modificata: 1) all’ è aggiunta la lettera seguente: «j)   “vaccini vivi attenuati”: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»; 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   L’autorità competente di uno Stato membro può decidere di autorizzare l’impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché: a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dall’autorità competente; b) la Commissione sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita. 2.   Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente delimiti: a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione; b) una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio dell’Unione profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»; 3) all’articolo 6, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) applica le disposizioni adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l’attuazione di un eventuale programma di vaccinazione o di altre misure alternative,»; 4) all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) La zona di sorveglianza è costituita da una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati.»; 5) all’articolo 10, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini che impieghi vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza.»
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Art. 1 Direttiva (UE) 2012/5 — Testo vigente | Portale Normativo