Art. 1
Detonatori comuni
In vigore dal 22 feb 2012
La direttiva 2008/43/CE è così modificata:
1.
All’ sono aggiunte le seguenti lettere d), e) e f):
«d)
alle micce, consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;
e)
alle micce di sicurezza, costituite da un’anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;
f)
agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l’effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive.»
2.
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Detonatori comuni
Nel caso di detonatori comuni l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata o stampigliata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori.
Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.»
3.
Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 9
Inneschi e cariche di rinforzo
Nel caso di inneschi diversi da quelli di cui all’ e di cariche di rinforzo l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ognuno di tali inneschi o cariche di rinforzo. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detti inneschi e cariche di rinforzo.
Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco e carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di tali inneschi e cariche di rinforzo.
Articolo 10
Micce detonanti
Nel caso di micce detonanti l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della miccia o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di micce detonanti.
Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all’interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti.»
4.
All’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 aprile 2013. Tuttavia, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’, paragrafo 6, e agli articoli 13 e 14 a decorrere dal 5 aprile 2015.»
5.
È inserito il seguente articolo 15 bis:
«Articolo 15 bis
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione effettua un riesame al fine di valutare se il progresso tecnico abbia reso possibile revocare le deroghe di cui al punto 3 dell’allegato.»
6.
All’allegato, punto 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al punto 1, lettera b), punti i) e ii), e punto 2 o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un’identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare.
Ciascuna confezione elementare è sigillata.
Su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo le informazioni figuranti al punto 1, lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare.
Ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo reca l’identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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