Art. 19

Rapporto con altri accordi e intese

In vigore dal 13 dic 2011
Rapporto con altri accordi e intese 1.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di adozione delle misure di protezione. 2.   Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare le procedure di adozione delle misure di protezione. 3.   Entro l’11 aprile 2012, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 1 che intendono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 2.
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