Art. 38
Relazioni
In vigore dal 13 dic 2011
Relazioni
1. Entro 21 giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Tali proposte di modifica riguardano in via prioritaria gli . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione entro 21 dicembre 2014.
2. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull’applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
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