Art. 22

Informazioni

In vigore dal 13 dic 2011
Informazioni Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre possano capire, l’accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.
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