Art. 22
Informazioni
In vigore dal 13 dic 2011
Informazioni
Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre possano capire, l’accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:95:oj#art-22