Art. 3
In vigore dal 30 nov 2011
1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:
a)
la qualità di società madre è riconosciuta:
i)
almeno a una società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all’ e che detenga una partecipazione minima del 10 % nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni;
ii)
alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 10 %, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro;
b)
«società figlia» la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:
a)
di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;
b)
di non applicare la presente direttiva a quelle società di tale Stato membro che non conservino, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.
Storico versioni
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