Art. 6

In vigore dal 8 nov 2011
1.   Fatte salve le disposizioni del TFUE relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione, le regole di bilancio numeriche specifiche per paese precisano i seguenti elementi: a) la definizione degli obiettivi e l’ambito di applicazione delle regole; b) il controllo effettivo e tempestivo dell’osservanza delle regole, basato su un’analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri; c) le conseguenze in caso di mancata osservanza. 2.   Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio e procedure rigorose in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.
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