Art. 13
In vigore dal 8 nov 2011
1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica tali da garantire una copertura completa e uniforme di tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio, nelle regole di bilancio numeriche specifiche per paese e nella preparazione delle previsioni di bilancio e per l’istituzione di una programmazione pluriennale come previsto in particolare nel quadro di bilancio pluriennale.
2. Per promuovere la responsabilità di bilancio, occorre stabilire chiaramente le competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell’amministrazione pubblica.
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