Art. 3

Relazione

In vigore dal 27 set 2011
Relazione 1.   Entro il 1o novembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente direttiva alla luce dello sviluppo del mercato digitale corredata, se del caso, di una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE. 2.   Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione nella quale valuta l’eventuale necessità di prorogare la durata di protezione dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori, e produttori nel settore audiovisivo corredata, se del caso, delle opportune proposte. Se del caso, la Commissione presenta una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.
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Relazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2011/77) — Testo vigente | Portale Normativo