Art. 1
Modifiche alla direttiva 2000/25/CE
In vigore dal 14 set 2011
Modifiche alla direttiva 2000/25/CE
La direttiva 2000/25/CE è così modificata:
1)
all' sono aggiunti i seguenti trattini:
«— “schema di flessibilità”: la procedura di esenzione tramite la quale uno Stato membro permette l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio di un numero limitato di trattori secondo i requisiti fissati dall'articolo 3 bis,
— “categoria di motori”: la classificazione di motori che combina la gamma di potenza con la fase dei valori limite di emissione allo scarico,
— “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un trattore o di un motore, affinché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale,
— “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione sul mercato di un trattore o di un motore,
— “entrata in servizio”: il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un trattore o di un motore. Si considera come data di entrata in servizio la data di immatricolazione, se del caso, o di immissione sul mercato.»;
2)
l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 bis
Regime di flessibilità
In deroga all', paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che, su richiesta di un costruttore di trattori, e a condizione che l'autorità di omologazione abbia concesso il relativo permesso per l'immissione sul mercato in conformità alle procedure definite nell'allegato IV, un numero limitato di trattori dotati di motori omologati in conformità ai requisiti della fase relativa ai limiti di emissione immediatamente precedente a quella applicabile, possa entrare in servizio.
Il regime di flessibilità inizia quando una data fase diventa applicabile ed esso ha la medesima durata della fase stessa. Il regime di flessibilità, conformemente a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato IV è tuttavia limitato alla durata della fase III B ovvero a tre anni ove non esista una fase successiva.»;
3)
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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