Art. 2

In vigore dal 21 giu 2011
1.   Ai fini della presente direttiva, per tabacchi lavorati si intendono: a) le sigarette; b) i sigari e i sigaretti; c) il tabacco da fumo: i) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette; ii) gli altri tabacchi da fumo. 2.   Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono ai criteri di cui all’ o all’, paragrafo 1. In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica. 3.   Fatte salve le disposizioni dell’Unione già in vigore, le definizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d’imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.
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