Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 8 giu 2011
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica, fatto salvo il paragrafo 2, alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I.
2. Fatto salvo l’, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri dispongono che le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva possano comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.
3. La presente direttiva si applica fatti salvi i requisiti della normativa dell’Unione in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e i requisiti della normativa specifica dell’Unione sulla gestione dei rifiuti.
4. La presente direttiva non si applica:
a)
alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
b)
alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c)
alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
d)
agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e)
agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;
f)
ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
g)
alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
h)
ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i)
ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
j)
alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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