Art. 19
Relatori nazionali o meccanismi equivalenti
In vigore dal 5 apr 2011
Relatori nazionali o meccanismi equivalenti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e di presentare relazioni.
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