Art. 15

Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

In vigore dal 5 apr 2011
Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima. 2.   Gli Stati membri provvedono, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti. 3.   Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli : a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti; b) le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo; c) le audizioni del minore siano effettuate, ove necessario, da o mediante operatori formati a tale scopo; d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone; e) il numero delle audizioni sia il più limitato possibile e solo se esse siano strettamente necessarie ai fini delle indagini e del procedimento penale; f) il minore sia accompagnato da un rappresentante o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli , tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli , possa essere disposto che: a) l’udienza si svolga a porte chiuse; e b) il minore sia ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione. 6.   Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:36:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo