Art. 25
In vigore dal 5 apr 2011
Gli Stati membri non applicano l’ alle operazioni di cui all’, se sussistono le condizioni seguenti:
a)
la pubblicazione prescritta all’ è fatta per ciascuna delle società partecipanti all’operazione almeno un mese prima che l’operazione produca i suoi effetti;
b)
ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l’operazione produca i suoi effetti, dei documenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
c)
è fatta applicazione dell’, paragrafo 1, lettera c).
Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l’, paragrafi 2, 3 e 4.
Storico versioni
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