Art. 2

In vigore dal 5 apr 2011
Gli Stati membri disciplinano, per le società regolate dalla propria legislazione nazionale, la fusione mediante l’incorporazione in una società di una o più società e la fusione mediante la costituzione di una società nuova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:35:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo