Art. 14

Assistenza sanitaria on line

In vigore dal 9 mar 2011
Assistenza sanitaria on line 1.   L’Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri operanti nell’ambito di una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri. 2.   Gli obiettivi della rete di assistenza sanitaria on line consistono nel: a) sfruttare i vantaggi socioeconomici sostenibili dei sistemi e dei servizi europei di assistenza sanitaria on line e delle applicazioni interoperabili, al fine di conseguire un elevato livello di fiducia e sicurezza, rafforzare la continuità delle cure e garantire l’accesso ad un’assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità; b) elaborare orientamenti riguardanti: i) un elenco non esaustivo di dati che devono essere inseriti nei fascicoli dei pazienti e che possano essere scambiati tra professionisti sanitari per garantire la continuità delle cure e la sicurezza del paziente a livello transfrontaliero; e ii) metodi efficaci per consentire l’uso di informazioni mediche per la sanità pubblica e la ricerca; c) sostenere gli Stati membri affinché definiscano misure comuni di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati nell’assistenza sanitaria transfrontaliera. Gli obiettivi di cui alle lettere b) e c) sono perseguiti nel debito rispetto dei principi sulla protezione dei dati quali stabiliti in particolare nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. 3.   La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, adotta le misure necessarie per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete.
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Assistenza sanitaria on line (Art. 14 Direttiva (UE) 2011/24) — Testo vigente | Portale Normativo