Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 feb 2011
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1)   «transazioni commerciali»: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; 2)   «pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all’, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto; 3)   «impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona; 4)   «ritardo di pagamento»: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1, sono soddisfatte; 5)   «interessi di mora»: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all’; 6)   «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali; 7)   «tasso di riferimento»: a) per gli Stati membri la cui moneta è l’euro: i) il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali; o ii) il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea; b) per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali; 8)   «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento; 9)   «riserva di proprietà»: l’accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo; 10)   «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un’autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.
Storico versioni

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