Art. 19
Estensione della cooperazione più estesa prestata ad un paese terzo
In vigore dal 15 feb 2011
Estensione della cooperazione più estesa prestata ad un paese terzo
Quando uno Stato membro presti ad un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista a norma della presente direttiva, tale Stato membro non può rifiutare tale cooperazione più estesa ad un altro Stato membro che desideri partecipare a tale cooperazione più estesa con detto Stato membro.
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