Art. 4
In vigore dal 6 dic 2010
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 1o novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il quinmerac.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il quinmerac, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, secondo le condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente quinmerac come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al quinmerac nell'allegato I della suddetta direttiva. Sulla base di tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
a)
nel caso di un prodotto contenente quinmerac come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2015; o
b)
nel caso di un prodotto contenente il quinmerac come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 aprile 2015 oppure entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive di iscrizione della sostanza o delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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