Art. 4
In vigore dal 3 dic 2010
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri eventualmente modificano o revocano, entro l’1 novembre 2011, le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il fenbuconazolo.
Entro tale data, essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il fenbuconazolo, escluse quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenbuconazolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B dell’iscrizione relativa al fenbuconazolo nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
(a)
nel caso di un prodotto contenente fenbuconazolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 aprile 2015; o
(b)
nel caso di un prodotto contenente il fenbuconazolo come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 aprile 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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