Art. 4

In vigore dal 2 dic 2010
1.   Entro il 1o novembre 2011, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano ai sensi della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari che contengono come sostanza attiva il fosfuro di zinco. Entro tale data, essi verificano sia il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardo al fosfuro di zinco, escludendo quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione, sia il possesso da parte del titolare dell’autorizzazione di un fascicolo conforme ai requisiti dell’allegato II della direttiva, secondo le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa, o la possibilità che esso ha di accedervi. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, contenente fosfuro di zinco come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive — tutte iscritte entro il 30 aprile 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI di quest’ultima, in base a un fascicolo rispondente ai requisiti dell’allegato III della medesima e tenendo conto della parte B dell’iscrizione relativa al fosfuro di zinco nell’allegato I della stessa direttiva. In base a tali valutazioni, essi accertano se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), della direttiva 91/414/CEE. In base a quanto accertato, gli Stati membri: a) se il prodotto contiene fosfuro di zinco come unica sostanza attiva modificano o, a seconda, revocano l’autorizzazione entro il 30 aprile 2015; o b) se il prodotto contiene fosfuro di zinco come sostanza attiva tra altre modificano o, a seconda, revocano l’autorizzazione entro il 30 aprile 2015 o, se successiva, entro la data fissata per la modifica o, rispettivamente, per la revoca dalla/e direttiva/e che hanno iscritto la/le sostanza/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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