Art. 1

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2006/48/CE La direttiva 2006/48/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) sono aggiunti i seguenti punti: «40 bis   “ricartolarizzazione”: una cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni viene diviso in segmenti ed almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione inerente a cartolarizzazione; 40 ter   “posizione inerente a ricartolarizzazione”: esposizione su una ricartolarizzazione;»; b) sono aggiunti i seguenti punti: «49)   “benefici pensionistici discrezionali”: diritti pensionistici supplementari accordati su base discrezionale da parte di un ente creditizio a un dipendente, nel quadro del pacchetto remunerativo variabile di detto dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente ai sensi del sistema pensionistico della sua società.»; 2) all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria garantisce l’esistenza di orientamenti per la valutazione dell’adeguatezza delle persone incaricate della direzione effettiva dell’attività di un ente creditizio.»; 3) l’articolo 22 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi remunerative, che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Le autorità competenti dello Stato membro usano le informazioni raccolte, in base ai criteri per la divulgazione di informazioni di cui all’allegato XII, parte 2, punto 15, lettera f), per confrontare le tendenze e le prassi remunerative. Le autorità competenti trasmettono tali dati al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. 4.   Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l’esistenza di orientamenti su sane politiche remunerative che soddisfino i principi di cui all’allegato V, punti 23 e 24. Gli orientamenti tengono conto dei principi per sane politiche remunerative enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche remunerative nel settore dei servizi finanziari (*1). Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura, tra l’altro, l’esistenza di orientamenti atti a: b) fissare criteri specifici atti a determinare i rapporti adeguati tra le componenti fissa e variabile della remunerazione complessiva, ai sensi dell’allegato V, articolo 23, lettera l); a) specificare gli strumenti che possono essere considerati tra gli strumenti ai sensi dell’allegato V, punto 23, lettera o), punto ii) che riflettono in modo adeguato la qualità del credito degli enti creditizi ai sensi del punto 23, lettera o) di detto allegato. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l’esistenza di orientamenti sulle politiche remunerative per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e all’esercizio delle attività di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria utilizza le informazioni ottenute dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 3 per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi remunerative a livello dell’Unione. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro raccolgono informazioni sul numero di soggetti per ente creditizio, rientranti nella fascia remunerativa di almeno 1 milione di EUR, comprese le aree di attività interessate e i principali elementi dello stipendio, i bonus, le gratifiche a lungo termine e i contributi pensionistici. Tali informazioni sono trasmesse al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria che le pubblica su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria può predisporre orientamenti volti a facilitare l’attuazione del presente paragrafo e a garantirne la coerenza delle informazioni raccolte. (*1)   GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.»;" 4) all’articolo 54 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri assicurano che, ai fini del primo comma, le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre o applicare sanzioni finanziarie e non finanziarie o altre misure. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.»; 5) all’articolo 57, primo comma, la lettera r) è sostituita dalla seguente: «r) l’importo dell’esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % ai sensi della presente direttiva, e l’importo dell’esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione cui andrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250 % se fossero detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione dallo stesso ente creditizio.»; 6) all’articolo 64 è aggiunto il seguente paragrafo: «5.   Gli enti creditizi applicano i requisiti di cui all’allegato VII, parte B, della direttiva 2006/49/CE a tutte le loro attività, misurate al valore equo nel calcolo dell’importo dei fondi propri, e deducono dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere da i) a k) dell’articolo 57 l’importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora orientamenti sulle modalità di applicazione della presente disposizione.»; 7) all’articolo 66, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La metà del totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere da i) a k) dello stesso articolo e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, una volta applicate le limitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell’articolo 57, l’eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui allo stesso articolo, lettere da a) a c) bis, meno quelli di cui alle lettere da i) a k). Gli elementi di cui all’articolo 57, lettera r), non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio ai fini dell’articolo 75 conformemente alla presente direttiva o nel calcolo dei requisiti patrimoniali conformemente all’allegato I o V della direttiva 2006/49/CE.»; 8) all’articolo 75, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione e per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente all’articolo 18 e agli articoli da 28 a 32 della direttiva 2006/49/CE; c) relativamente a tutte le loro attività, per il rischio di cambio, per il rischio di regolamento e per il rischio di variazione del prezzo delle merci, i requisiti patrimoniali definiti conformemente all’articolo 18 della direttiva 2006/49/CE;» 9) all’articolo 101, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un ente creditizio promotore o un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell’articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce a un’operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori»; 10) l’articolo 136 è così modificato: a) al paragrafo 1, secondo comma, sono aggiunte le seguenti lettere: «f) esigere che gli enti creditizi limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti complessivi quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale; g) esigere che gli enti creditizi utilizzino gli utili netti per rafforzare la base di capitale.»; b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri sulla base del riesame e della valutazione effettuati conformemente all’articolo 124, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre uno specifico requisito in materia di fondi propri superiore al livello minimo necessario per coprire i rischi ai quali un ente creditizio sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi: a) gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di valutazione degli enti creditizi di cui all’articolo 123; b) i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all’articolo 22; c) il risultato del riesame e della valutazione effettuati conformemente all’articolo 124.»; 11) all’articolo 145, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l’adeguatezza della loro informativa, anche per quanto riguarda la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti creditizi si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Qualora l’informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti creditizi comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive dell’ente creditizio o riservate, secondo i criteri tecnici di cui alla parte I dell’allegato XII.»; 12) l’intestazione del titolo VI è sostituita dalla seguente: « ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE »; 13) l’articolo 150 è così modificato: a) il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell’articolo 62, sono adottati gli adeguamenti tecnici, per mezzo di atti delegati a norma degli articoli 151 bis, e soggetta alle condizioni degli articoli 151 ter e 151 quater, nelle seguenti aree: a) il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un’applicazione uniforme della presente direttiva; b) il chiarimento delle definizioni per tenere conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari; c) l’adeguamento della terminologia e delle definizioni a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse; d) l’ampliamento del contenuto dell’elenco menzionato agli articoli 23 e 24 figurante nell’allegato I o l’adattamento della terminologia dell’elenco per tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; e) le materie nelle quali le autorità competenti si scambiano le informazioni, elencate all’articolo 42; f) gli adattamenti tecnici degli articoli da 56 a 67 e dell’articolo 74 a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione dell’Unione, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza; g) la revisione dell’elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 79 e 86 per tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari; h) l’importo specificato all’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 86, paragrafo 4, lettera a), all’allegato VII, parte 1, punto 5 e all’allegato VII, parte 2, punto 15, per tenere conto degli effetti dell’inflazione; i) l’elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio figuranti negli allegati II e IV; j) l’adeguamento delle disposizioni degli allegati III e da V a XII, al fine di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione dell’Unione, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza. 1 bis   Le seguenti misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 151, paragrafo 2 bis: a) gli adattamenti tecnici dell’elenco di cui all’; b) la modifica dell’ammontare del capitale iniziale richiesto all’articolo 9 per tener conto degli andamenti economici e monetari.»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «La Commissione può adottare le seguenti misure:»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le misure di cui al primo comma, lettere a), b), c) e f) sono adottate mediante atti delegati ai sensi degli articoli 151 bis, e alle condizioni di cui agli articoli 151 ter e 151 quater. Le misure di cui al primo comma, lettere d) ed e) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 151, paragrafo 2 bis.»; 14) all’articolo 151, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; 15) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 151 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 150, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, prima frase è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino in conformità dell’articolo 151 ter. 2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 151 ter e 151 quater. Articolo 151 ter Revoca della delega 1.   La delega di potere di cui all’articolo 150, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, prima frase, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto della revoca. 3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 151 quater Obiezioni agli atti delegati 1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi. 2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio si sono reciprocamente informati e hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all’atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. Ai sensi dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»; 16) all’articolo 152 sono inseriti i seguenti paragrafi: «5 bis.   Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, conformemente agli articoli da 84 a 89, detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all’importo indicato al paragrafo 5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se applicabile. 5 ter.   Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all’articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all’importo indicato al paragrafo 5 quater o 5 quinquies, se applicabile. 5 quater.   L’importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter è pari all’80 % dell’importo totale minimo dei fondi propri che gli enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi dell’ della direttiva 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE, se del caso, prima del 1o gennaio 2007. 5 quinquies.   Previa approvazione delle autorità competenti, per gli enti creditizi di cui al paragrafo 5 sexies, l’importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter può ammontare fino all’80 % dell’importo totale minimo dei fondi propri che tali enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi di uno degli articoli da 78 a 83, 103 o104 e della direttiva 2006/49/CE, se del caso, prima del 1o gennaio 2011. 5 sexies.   Un ente creditizio può applicare il paragrafo 5 quinquies solo se ha iniziato a utilizzare il metodo IRB o metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali il 1o gennaio 2010 o successivamente a tale data.»; 17) all’articolo 154, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Fino al 31 dicembre 2012 la perdita media ponderata di esposizioni, in caso di inadempimento, per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali, non è inferiore al 10 %.»; 18) all’articolo 156, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti commi: «Entro il 1o aprile 2013, la Commissione riesamina le disposizioni in materia di remunerazione, comprese quelle di cui agli allegati V e XII, con particolare riguardo all’efficienza, all’attuazione e all’applicazione, tenendo conto degli sviluppi internazionali, e riferisce in merito. Tale riesame individua eventuali lacune derivanti dall’applicazione del principio di proporzionalità di tali disposizioni. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta appropriata. Per assicurare coerenza e condizioni di parità, la Commissione riesamina l’attuazione dell’articolo 54, per quanto riguarda la coerenza delle sanzioni e delle altre misure imposte e applicate in tutta l’Unione e, se del caso, formula proposte. Il riesame periodico da parte della Commissione dell’applicazione della presente direttiva garantisce che le modalità di applicazione non provochino discriminazioni manifeste tra gli enti creditizi fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà. Per garantire la coerenza dell’approccio prudenziale al capitale, la Commissione riesamina la pertinenza del riferimento agli strumenti ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1 bis, lettera a) nell’allegato V, punto 23, lettera o), punto ii), non appena decide di rivedere la definizione degli strumenti di capitale di cui agli articoli da 56 a 67.»; 19) è inserito il seguente articolo: «Articolo 156 bis Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina e riferisce in merito all’opportunità di aggiornare l’allegato IX della presente direttiva per tenere conto degli accordi internazionali in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi per le posizioni inerenti a cartolarizzazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta legislativa appropriata.»; 20) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.
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