Art. 9

Emissioni di gas a effetto serra

In vigore dal 24 nov 2010
Emissioni di gas a effetto serra 1.   Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un’installazione sono indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE in relazione a un’attività esercitata in tale installazione, l’autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. 2.   Per le attività elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito. 3.   Se necessario, le autorità competenti modificano l’autorizzazione nel modo opportuno. 4.   I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle installazioni che sono temporaneamente escluse dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE.
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