Art. 67

Divieto di scarico dei rifiuti

In vigore dal 24 nov 2010
Divieto di scarico dei rifiuti Gli Stati membri vietano lo scarico dei seguenti rifiuti in qualsiasi corpo d’acqua, in mare o nell’oceano: a) rifiuti solidi; b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all’idrolisi della soluzione di solfato di titanile da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5 % di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero; c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5 % di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti, compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido cloridrico libero; d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
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