Art. 2
Modifiche alla direttiva 2004/109/CE
In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2004/109/CE
La direttiva 2004/109/CE è così modificata:
1)
all’, paragrafo 1, lettera i), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1 000 EUR o per gli emittenti di azioni:
—
quando l’emittente ha sede nell’Unione, lo Stato membro nel quale ha la sede legale,
—
quando l’emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro di cui all’, paragrafo 1, lettera m), punto iii), della direttiva 2003/71/CE.
La definizione di “Stato membro d’origine” si applica ai titoli di debito in valute diverse dall’euro, purché il relativo valore nominale unitario sia, alla data dell’emissione, inferiore a 1 000 EUR, a meno che tale valore sia molto vicino a 1 000 EUR;»
2)
l’articolo 8 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 100 000 EUR.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli non si applicano agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.»;
3)
all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se sono invitati ad un’assemblea soltanto i possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario ammonta a almeno 100 000 EUR, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro il cui valore nominale unitario è almeno equivalente a 100 000 EUR alla data di emissione, l’emittente può scegliere come sede dell’assemblea qualsiasi Stato membro, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato membro.
L’opzione di cui al precedente comma si applica altresì ai possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione, sempre che tutti gli strumenti e le informazioni necessari a consentire a tali possessori di esercitare i loro diritti siano messi a disposizione nello Stato membro scelto dall’emittente.»;
4)
all’articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti a almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, sia almeno equivalente a 100 000 EUR alla data di emissione, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate al pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell’emittente o della persona che ha chiesto tale ammissione, senza il consenso dell’emittente.
La deroga di cui al primo comma si applica altresì ai titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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