Art. 1

Modifiche alla direttiva 2003/71/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2003/71/CE La direttiva 2003/71/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2: i) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) agli strumenti finanziari inclusi in un’offerta qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 5 000 000 EUR;» ii) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 75 000 000 EUR, a condizione che tali strumenti finanziari: i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, compresa l’inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure concernenti l’adeguamento dei limiti di cui al paragrafo 2, lettere h) e j), del presente articolo.»; 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1: i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e)   “investitori qualificati”: le persone o i soggetti di cui all’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*1) e le persone o i soggetti che sono, su richiesta, trattate come clienti professionali o che sono riconosciute come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, a meno che non abbiano richiesto di essere trattate come clienti non professionali. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all’emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi della presente direttiva; (*1)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.»;" ii) si aggiungono le seguenti lettere: «s)   “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e agli strumenti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera b), di decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare ulteriormente. A seconda dell’offerta e degli strumenti coinvolti, le informazioni chiave comprendono i seguenti elementi: i) una breve descrizione dei rischi connessi all’emittente e agli eventuali garanti e delle loro caratteristiche essenziali, incluse le attività, passività e la situazione finanziaria; ii) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell’investimento nello strumento finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi agli strumenti finanziari; iii) le condizioni generali dell’offerta, comprese le spese stimate a carico dell’investitore imputate dall’emittente o dall’offerente; iv) i dettagli dell’ammissione alla negoziazione; v) le ragioni dell’offerta e l’impiego dei proventi; t)   “società con ridotta capitalizzazione di mercato”: una società quotata su un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 000 000 EUR, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.» b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le definizioni di cui al paragrafo 1, compreso l’adeguamento delle soglie utilizzate per la definizione delle PMI e per la ridotta capitalizzazione di mercato, tenuto conto della situazione dei vari mercati nazionali, della legislazione e delle raccomandazioni dell’Unione nonché degli sviluppi economici.»; 3) l’ è modificato come segue: a) al paragrafo 2: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   L’obbligo di pubblicare il prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta: a) un’offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori qualificati; e/o b) un’offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati; e/o c) un’offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 100 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o d) un’offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 100 000 EUR; e/o e) un’offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, inferiore a 100 000 EUR.»; ii) è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell’articolo 9 e l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso al suo utilizzo mediante accordo scritto.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, compresa l’inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure concernenti le soglie di cui al paragrafo 2, lettere da c) a e), del presente articolo.»; 4) l’ è modificato come segue: a) al paragrafo 1: i) le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti: «c) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della legislazione dell’Unione; d) dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’offerta; e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un’impresa collegata, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale nell’Unione e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta.»; ii) sono aggiunti i seguenti commi: «La lettera e) si applica anche a una società registrata al di fuori dell’Unione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel mercato di paese terzo. In quest’ultimo caso, l’esenzione si applica a condizione che informazioni adeguate, fra cui il documento alla lettera e), siano disponibili almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza riguardo al mercato terzo di cui trattasi. Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione adotta le decisioni di equivalenza secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, affermando se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che un mercato regolamentato autorizzato in tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera e), equivalenti ai requisiti derivanti dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (*2), dal titolo III della direttiva 2004/39/CE, e dalla direttiva 2004/109/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (*3), e che sono soggetti a un’efficace vigilanza e un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale autorità competente indica i motivi in base ai quali ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione siano da considerare equivalenti e fornisce informazioni utili a tal fine. Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente qualora soddisfi almeno le seguenti condizioni: i) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e ad una vigilanza e controllo efficaci su base continuativa; ii) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti per quanto riguarda l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, per cui tali strumenti possono essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e sono liberamente negoziabili; iii) gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti ad obblighi di informazione periodica e continua che garantiscono un elevato livello di tutela degli investitori; nonché iv) la trasparenza e l’integrità del mercato sono assicurate, con la prevenzione degli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato. Per quanto concerne la lettera e), al fine di tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure intese a precisare i criteri di cui sopra o ad aggiungere ulteriori criteri da applicare nella valutazione dell’equivalenza. (*2)   GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16." (*3)   GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.»;" b) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della legislazione dell’Unione;» 5) l’ è modificato come segue: a) al paragrafo 2: i) al primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Il prospetto contiene informazioni concernenti l’emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi la quale, concisamente e in linguaggio non tecnico fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi del prospetto forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari in questione, che aiutino gli investitori al momento di stabilire se investire in tali strumenti finanziari. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di strumenti finanziari simili e il suo contenuto dovrebbe includere le informazioni chiave sugli strumenti finanziari in questione, che aiutino gli investitori a stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre un’avvertenza secondo cui:»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il prospetto si riferisce all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR, non vi è obbligo di redigere una nota di sintesi, a meno che uno Stato membro non lo preveda, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 4.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull’emittente. La nota informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.»; c) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se le condizioni definitive dell’offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, tali condizioni definitive sono messe a disposizione degli investitori, depositati presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine e comunicate dall’emittente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti al momento di ciascuna offerta al pubblico non appena possibile e, se possibile, prima dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzati per integrare il prospetto di base. In tali casi si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).»; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti definiti al presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure in relazione agli elementi seguenti: a) il formato del prospetto o del prospetto di base, la nota di sintesi, le condizioni definitive e i supplementi al prospetto; nonché b) il contenuto dettagliato e la forma specifica delle informazioni chiave da includere nella nota di sintesi. Tali atti delegati sono adottati entro il 1o luglio 2012.»; 6) all’, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto oppure, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nello stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.»; 7) l’articolo 7 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli atti delegati dettagliati riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, evitando le ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater.»; b) al paragrafo 2: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;»; ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la diversa natura delle attività e le dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all’, paragrafo 2, lettera j), le società con ridotta capitalizzazione di mercato e le PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione;» iii) è aggiunta la seguente lettera: «g) si applica un regime informativo proporzionato alle offerte di azioni da parte di società le cui azioni della stessa classe sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, soggette ad opportuni requisiti di informazione continua e a norme in materia di abusi di mercato, sempre che l’emittente non abbia disatteso i diritti di opzione obbligatori.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell’ambito finanziario e non finanziario quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), e sugli allegati indicativi della presente direttiva.»; 8) l’articolo 8 è modificato come segue: a) alla parte introduttiva del paragrafo 2 e al paragrafo 3 i termini «misure di esecuzione» sono sostituiti dai termini «atti delegati»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Qualora i titoli siano garantiti da uno Stato membro, un emittente, un offerente o una persona che richiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, nell’elaborazione di un prospetto ai sensi dell’, paragrafo 3, omettere informazioni su tale garante.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli, 24 ter e 24 quater, le misure relative al paragrafo 2.»; 9) l’articolo 9 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell’offerta al pubblico e dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell’articolo 16;»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il documento di registrazione di cui all’, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di dodici mesi. Il documento di registrazione, aggiornato a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, o dell’articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.»; 10) l’articolo 10 è soppresso; 11) l’articolo 11 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, che siano stati approvati dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o depositati presso quest’ultima ai sensi della presente direttiva o della direttiva 2004/109/CE. Tali informazioni sono le più recenti a disposizione dell’emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure concernenti le informazioni da includere mediante riferimento.»; 12) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In tal caso la nota informativa sugli strumenti fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all’approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni siano fornite in un supplemento al prospetto come previsto nell’articolo 16. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.»; 13) all’articolo 13, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure concernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.»; 14) l’articolo 14 è modificato come segue: a) al paragrafo 2: i) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) in forma elettronica sul sito web dell’emittente o, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; o»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri chiedono agli emittenti o alle persone responsabili della redazione del prospetto che pubblicano il loro prospetto a norma della lettera a) o b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).»; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure relative ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.»; 15) all’articolo 15, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l’intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell’apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4 del presente articolo.»; 16) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Supplementi al prospetto 1.   Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto. 2.   Se il prospetto si riferisce all’offerta di strumenti finanziari al pubblico, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni ai sensi del paragrafo 1 siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’offerta al pubblico e della consegna degli strumenti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.»; 17) all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine, su richiesta dell’emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall’approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla presente direttiva e una copia del prospetto stesso. Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell’emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto. Contestualmente all’invio all’autorità competente dello Stato membro ospitante, il certificato di approvazione è inviato anche all’emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto.»; 18) all’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualora venga chiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, a seconda dei casi. Gli Stati membri possono scegliere di prescrivere nella legislazione nazionale che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue ufficiali.»; 19) all’articolo 20, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli .»; 20) all’articolo 21, paragrafo 4, i termini «alle sue misure di esecuzione» sono sostituiti dai termini «agli atti delegati»; 21) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 24 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 1, quinto comma, all’, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 8, all’articolo 15, paragrafo 7, e all’articolo 20, paragrafo 3, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 24 ter. 2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 24 ter e 24 quater. Articolo 24 ter Revoca della delega 1.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 1, quinto comma, all’, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 8, all’articolo 15, paragrafo 7 o all’articolo 20, paragrafo 3, primo comma, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca. 3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 24 quater Obiezioni agli atti delegati 1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi. 2.   Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e può entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio si sono reciprocamente informati e hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»; 22) nella sezione I, parte C, dell'allegato I l'espressione «informazioni chiave» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali»; nella sezione III dell'allegato I l'espressione «principali informazioni» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali»; nella sezione IV dell'allegato I l'espressione «informazioni chiave» e l'espressione «principali informazioni» sono sostituite dall'espressione «informazioni essenziali»; nella sezione II dell'allegato II l'espressione «principali informazioni» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali»; nelle sezioni II e III dell'allegato III l'espressione «principali informazioni» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali» e al terzo trattino dell'allegato IV, l'espressione «informazioni chiave» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali».
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