Art. 15

Relazione

In vigore dal 20 ott 2010
Relazione La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 19 novembre 2013, in merito all’attuazione della presente direttiva e segnatamente: a) alla possibilità di estendere al trasporto per idrovie interne la semplificazione introdotta dalla presente direttiva; b) alla compatibilità del sistema di informazione fluviale con i sistemi elettronici di cui alla presente direttiva; c) ai progressi registrati in materia di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione ai sensi dell’; d) alla possibilità di evitare o semplificare le formalità per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca; e) ai dati disponibili sul traffico/la circolazione delle navi all’interno dell’Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
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