Art. 9

Recepimento

In vigore dal 20 ott 2010
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 ottobre 2013. 2.   Essi trasmettono alla Commissione il testo di tali misure. 3.   Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
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Recepimento (Art. 9 Direttiva (UE) 2010/64) — Testo vigente | Portale Normativo