Art. 37
Domanda di autorizzazione del progetto
In vigore dal 22 set 2010
Domanda di autorizzazione del progetto
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’utilizzatore o la persona responsabile del progetto presenti una domanda di autorizzazione del progetto. La domanda comprende almeno i seguenti elementi:
a)
la proposta del progetto;
b)
una sintesi non tecnica del progetto; e
c)
informazioni sugli elementi di cui all’allegato VI.
2. Gli Stati membri possono rinunciare al requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), per i progetti di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:63:oj#art-37