Art. 31

Informazioni su cani, gatti e primati non umani

In vigore dal 22 set 2010
Informazioni su cani, gatti e primati non umani 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori conservino le seguenti informazioni su ciascun cane, gatto e primate non umano: a) identità; b) luogo e data di nascita, se noti; c) se è allevato per essere usato nelle procedure; e d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani allevati in cattività. 2.   Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo sulla propria storia personale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto ai fini della presente direttiva. Il fascicolo è creato alla nascita, o quanto prima possibile dopo tale data, e include ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali è utilizzato. 3.   Le informazioni di cui al presente articolo sono tenute per un minimo di tre anni dalla morte dell’animale o dal suo reinserimento e sono messe a disposizione dell’autorità competente su richiesta. In caso di reinserimento, pertinenti cure veterinarie e informazioni sulla situazione sociale tratte dal fascicolo di cui al paragrafo 2 accompagnano l’animale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:63:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo