Art. 16
Riutilizzo
In vigore dal 22 set 2010
Riutilizzo
1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;
b)
è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell’animale;
c)
la procedura successiva è classificata come «lieve», «moderata» o «non risveglio»; e
d)
è conforme al parere del veterinario tenendo conto delle esperienze dell’animale nel corso di tutta la sua vita.
2. In casi eccezionali, in deroga al paragrafo 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l’animale ad una visita veterinaria, l’autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché questo non sia stato impiegato più di una volta in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.
Storico versioni
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