Art. 12

Procedure

In vigore dal 22 set 2010
Procedure 1.   Gli Stati membri assicurano che le procedure siano effettuate negli stabilimenti degli utilizzatori. L’autorità competente può concedere una deroga al primo comma sulla base di giustificazioni scientifiche. 2.   Le procedure possono essere effettuate unicamente nell’ambito di un progetto.
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