Art. 1

In vigore dal 8 set 2010
La direttiva 80/720/CEE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE. 2.   La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE. La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell’allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore. (*1)   GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1." (*2)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.»;" 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
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