Art. 1
In vigore dal 8 set 2010
La direttiva 80/720/CEE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.
2. La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.
La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell’allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.
(*1)
GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1."
(*2)
GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.»;"
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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