Art. 5
Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente
In vigore dal 30 ago 2010
Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente
1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all’, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine.
2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da permettere di ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
3. Il tasso di germinazione dei componenti di cui al paragrafo 2 è sufficiente a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
4. Il tenore di specie e se del caso sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2 non è superiore all’1 % in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp. Il tenore di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus non è superiore allo 0,05 % in peso.
Storico versioni
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